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Statuto Associazione GruppoLuceNera GLN

Quello che segue è lo statuto dell'associazione "GruppoLuceNera" o sinteticamente "GLN". Lo statuto è a disposizione di chiunque voglia leggerlo. Consigliamo ai nostri soci una lettura.

ART. 1: DENOMINAZIONE E SEDE


E' costituita una associazione denominata GruppoLuceNera (o GLN).
L'Associazione ha sede in Prato, Via G. Magnolfi n° 66.
Essa potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, filiali, punti informativi in Italia ed all’estero. La sede può essere modificata su delibera del Consiglio. L'Associazione userà un marchio che verrà utilizzato come insegna per distinguere l'Associazione da altre organizzazioni similari.

ART. 2: SCOPI

L’Associazione ha per scopo la pratica, la diffusione, la promozione e lo sviluppo del Gioco di Ruolo in ogni sua forma, in particolar modo il gioco di ruolo dal vivo; giochi da tavolo e tornei ludici; collezionismo di miniature; spettacoli; rappresentazioni, cene e banchetti in stile; fare del Gioco di Ruolo un mezzo per favorire l’incontro e lo scambio di opinioni e l’aggregazione tra appassionati di Gioco di Ruolo, attività ludiche e sportive; aumentare la visibilità sul territorio e attraverso mezzi informativi; confrontarsi e interagire con Enti Territoriali e Istituzionali e altre associazioni che abbiano interessi nell’attività Ludica in genere, proponendosi e aprirendosi a queste realtà.
L’associazione è rigorosamente apolitica, apartitica e aconfessionale.
L’associazione si propone di raggiungere i suddetti scopi attraverso incontri strutturati a cadenza periodica detti “LIVE” dove praticare il Gioco di Ruolo dal Vivo oltre che con la partecipazione, promozione e organizzazione di manifestazioni pubbliche, convention e ogni altro tipo di manifestazione ludica, nell’ambito del territorio, favorendo inoltre la partecipazione alle proprie iniziative di tutti coloro che condividono i propri scopi. L’associazione rappresenta gli associati presso tutti gli organismi o Enti che condividano gli scopi dell’Associazione, tutela e rappresenta gli associati nell’ambito di attività ludiche e sportive mirate al conseguimento dei fini Sociali, si impegna per l’implementazione e lo sviluppo dei mezzi tecnologici e informativi a disposizione dell’associazione, organizza e gestisce iniziative promozionali e pubblicitarie.

ART. 3: OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività relative agli scopi istituzionali.
L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione.
L'Associazione, nel rispetto del suo oggetto sociale ed in ordine al conseguimento dei suoi scopi, può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire, alle organizzazioni e/o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale ed internazionale, eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto qualora le norme di tali organizzazioni lo richiedano.

ART. 4: DURATA

L'Associazione si intende con durata illimitata.

ART. 5: NUMERO DEI SOCI

All'Associazione possono aderire tutti coloro che si riconoscano nel suo scopo e nel suo oggetto sociale e siano interessati al perseguimento delle sue finalità, purché nel rispetto dei requisiti richiesti nell’Art. 9.

ART. 6: PRINCIPI

L'Associazione si basa sui principi della partecipazione volontaria di tutti i suoi Soci. Tutte le cariche ed i compiti sociali sono assunti volontariamente e non prevedono alcun compenso (eccetto il rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione). Il Consiglio si riserva di deliberare la possibilità di delegare a suoi associati o ad esterni compiti dietro compenso, nel rispetto delle leggi fiscali e delle normative sull'associazionismo.

ART. 7: CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione si compone di due categorie di Soci:
Soci Fondatori - Sono tali coloro che sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’associazione, inoltre il consiglio direttivo può conferire la qualifica di Socio Fondatore ad un qualsiasi socio ordinario che se ne sia dimostrato meritevole.
Soci Ordinari - Sono tali i Soci Fondatori e tutti coloro i quali aderiranno all'Associazione perseguendone e coltivandone gli scopi di concerto con essa.

ART. 8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Fondatori hanno diritto di proposta e voto all’interno del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci possono partecipare ai lavori dell'Assemblea esercitando il diritto di parola. Tutti i Soci hanno diritto di effettuare proposte atte a contribuire allo sviluppo delle attività associative.
I Soci Ordinari sono tenuti a versare una quota all’associazione. Le quote associative sono dovute per l'intero anno in qualsiasi momento avvenga l'iscrizione. Il pagamento della quota dà diritto alla tessera associativa la quale è personale e non cedibile o trasmissibile. La tessera associativa da diritto di partecipazione a tutte le attività promosse dalla associazione e rivolte ai soci. La validità del tesseramento e la relativa qualifica associativa decorre dal momento del pagamento della quota associativa. La quota associativa non è rivalutabile. La tessera hanno validità per un solo esercizio dell’associazione, e debbono essere rinnovate ogni anno.
Il Consiglio può promuovere delle attività sociali straordinarie rivolte a tutti i Soci, ovvero a una parte di loro, per la cui partecipazione può stabilire il versamento di una quota straordinaria.
Tutti i Soci sono tenuti al versamento di quote straordinarie, qualora fossero deliberate dal Consiglio e ratificate da un’Assemblea dei Soci, e ad integrazione della cassa sociale.
I Soci sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni stabiliti dal Consiglio e delle delibere di tutti gli Organi Sociali contemplati in questo Statuto.

ART. 9: MODALITA' DI ACCETTAZIONE DEI SOCI

Per diventare Soci è necessario aver raggiunto la maggiore età e presentare domanda di iscrizione, che verrà esaminata alla prima riunione utile del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo esamina le richieste e ne delibera l'eventuale accettazione.
(Sara' approntato un apposito modulo per l'iscrizione).

ART. 10: SOSPENSIONI, ESPULSIONI, RADIAZIONI

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi: Violazione delle disposizioni del presente Statuto e/o delle delibere degli Organi Sociali; Morosità nel pagamento delle quote sociali e straordinarie senza giustificato motivo (tale giustificazione dovrà essere comunicata al Consiglio); Quando, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione.
Sospensioni, espulsioni e radiazioni saranno deliberate dal Consiglio ed avranno decorrenza immediata.
I Soci sospesi sono esclusi da qualsiasi attività sociale per un periodo deciso dal Consiglio. I Soci espulsi a norma del presente Articolo, perdono la qualifica di Socio dell'Associazione ed i diritti connessi. I Soci espulsi possono essere riammessi su votazione unanime del Consiglio. I Soci radiati sono espulsi definitivamente ed in perpetuo dall'Associazione.

ART. 11: ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali: l’ Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l’Addetto Pubbliche Relazioni.

ART. 12: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea prevede una prima convocazione tramite comunicazione affissa presso la sede sociale almeno due settimane prima della riunione e comunicata tramite gli eventuali organi d’informazione a disposizione dell'Associazione.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione entro due ore dalla prima convocazione. L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata una volta l’anno. L'Assemblea può essere convocata anche da un numero di Soci pari alla metà del totale, presentando domanda firmata al Presidente o al Segretario che provvederanno a convocare tale Assemblea.
I verbali delle delibere Assembleari saranno firmati dal Presidente dell'Associazione o dal segretario.

ART. 13: VALIDITA' DI COSTITUZIONE E DELIBERE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario o da altra persona eletta a maggioranza. L’assemblea è deliberante in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è deliberante qualsiasi sia il numero dei soci presenti. I compiti dell’Assemblea sono: approvare il bilancio preventivo e consuntivo e approvare le proposte presentate dal Consiglio Direttivo

ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto dai Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente l’unico organismo sociale preposto alla determinazione dell’indirizzo dell’Associazione in conformità alle finalità della stessa.

ART. 15: COMPITI DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio:
Deliberare l’ammissione di nuovi soci, deliberare l’ammissione di nuovi Soci Ordinari tra i Soci Fondatori, eleggere nell'ambito dei suoi componenti: Presidente, Segretario, Tesoriere, e l’Addetto alle Pubbliche Relazioni, revocare le cariche ai rispettivi membri del Consiglio, deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno, proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo, stabilire l'ammontare della quota annuale, stabilire eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali, provvedere alla sospensione, espulsione o radiazione dei soci ex Art. 10, compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, proporre all'Assemblea l'adesione ad organizzazioni e/o federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'uopo, modificare lo Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione, riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.
Inoltre è cura del consiglio stipulare congrua polizza di assicurazione che copra danni ai soci ed a terzi per tutte le attività svolte dall’associazione.

ART. 16: CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno.
Il Consiglio Direttivo viene convocato tramite comunicazione affissa presso la sede sociale con un preavviso di almeno due settimane prima della riunione e comunicata sugli eventuali organi d’informazione a disposizione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è deliberante se sono presenti almeno la metà dei consiglieri.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, l’unica eccezione è la decisione di revoca delle cariche dei consiglieri che deve essere presa all’unanimità dei presenti escluso il diretto interessato della revoca.

ART. 17: PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo sia l'Assemblea dei Soci.
Il Segretario, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni. Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell'Associazione. Se non stabilito diversamente, e per tutti i casi transitori che dovessero verificarsi, il Presidente funge da Direttore dell'eventuale organo d'informazione dell'Associazione. E' potere del Presidente convocare il Consiglio Direttivo.

ART. 18: SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo.
Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa e presiede al corretto ed ordinato svolgimento della vita sociale.
Questi inoltre e' responsabile della puntuale e corretta tenuta del libro dei Soci e di tutti gli Atti dell'Associazione (ad eccezione di quelli contabili).

ART. 19: TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo. Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.
Il Tesoriere ha il compito di approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

ART. 20: APR – ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI

L’ APR viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo.
E’ compito dell’APR curare i contatti ufficiali fra il Consiglio, l’Assemblea e terzi. L’APR è eletto fra i membri del Consiglio che non ricoprano altre cariche sociali

ART. 21: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: contributi, donazioni e rimborsi da parte di Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, eccetera), Enti Privati, Società, Istituti e Persone. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai mezzi finanziari e da ogni altro bene acquistato dall'Associazione o ad essa donato.

ART. 22: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 23: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione può essere sciolta per l’impossibilità di perseguire i fini che si è proposta. Lo scioglimento potrà essere altresì disposto dal Consiglio Direttivo all’unanimità. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, scelti fra i membri del Consiglio, conferendo loro i necessari poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio che sarà devoluto a organizzazioni senza scopo di lucro operanti in campo umanitario o di pubblica utilità ovvero ad associazioni ed enti senza scopo di lucro il cui scopo sociale sia affine a quello dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24: RESPONSABILITA’

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non esplicitamente autorizzati dal Consiglio medesimo.

ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

E' escluso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e si dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo alla giustizia ordinaria per l'interpretazione del presente Statuto e per danni derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento delle manifestazioni. Per eventuali interpretazioni discordi e di applicazione del presente Statuto ciascun Socio s'impegna a ricorrere a un arbitro nominato di comune accordo, il quale giudicherà ex bono et aequo, senza vincoli di procedura. In caso di disaccordo ogni parte nominerà un arbitro ed i due arbitri così nominati ne indicheranno un terzo. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere, nonostante la Clausola Compromissoria, nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente statuto, o comunque da esso derivante, è competente comunque, in via esclusiva, il foro di Prato.

ART. 26: NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi e al regolamento interno dell’associazione.



 
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